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La tassazione delle opere d’arte.

La Commissione Tributaria Regionale di Trento, sez. I, con sentenza 11 giugno 2019, n. 59, ha analizzato la questione riguardante il collezionista proprietario di opere d’arte (c.d. puro, ossia il collezionista appassionato d’arte che possiede l’opera per fini personali e non per fini speculativi) che presta i propri quadri a un museo.

L’atto di cessione (o meglio, il ricavo tratto dalla cessione) che ne deriva è o non è configurabile come reddito diverso (ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. I) T.U.I.R.)?

È o non è legittima la tassazione sul reddito del contribuente derivante dalla cessione di un dipinto avvenuta all’estero?

La sentenza della Cassazione n. 21776 del 2011 aveva affermato, a riguardo, che è fonte di reddito l’attività del contribuente consistente in “una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo o una serie di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita”. Di conseguenza, il singolo atto di vendita produttivo di incremento di ricchezza non era assoggettabile a imposta sul reddito.

Nel caso di specie venivano contestati alcuni indici che permettevano di classificare come attività commerciale non abituale (e quindi presupposto dell’imponibilità) il comportamento del contribuente:
– La vendita era avvenuta tramite intermediario professionista,
– Il contribuente era collezionista e quindi conoscitore del mercato dell’arte,
– L’importo di cessione era di particolare rilevanza economica,
– L’opera era stata esposta in numerose mostre organizzate da enti museali,
– In passato era avvenuta una cessione di un’altra opera d’arte della sua collezione e aveva acquistato altre opere d’arte.

La CTR replica affermando che il fatto che l’acquisto dell’opera fosse avvenuto venti anni prima, che la cessione fosse avvenuta per ragioni successorie e che l’opera fosse poi stata esposta in mostra non configurassero atti di valorizzazione dell’opera.

La CTR riflette su come l’esposizione in mostre di opere d’arte non equivalga necessariamente alla valorizzazione dell’opera, ossia la decisione di esporre un dipinto in mostre organizzate da enti museali non può essere considerata come attività di accrescimento di valore dell’opera stessa per una ragione oggettiva: le opere di artisti come De Chirico, Mirò o Picasso non si valorizzazione in quanto esposte in musei ma in base all’apprezzamento che ottengono nel tempo da parte del pubblico.

Inoltre il binomio esposizione in mostre/valorizzazione opera sarebbe in contraddizione con norme che promuovono la cultura e la diffusione o conoscenza del patrimonio artistico (es.: art. 9 Cost.; art. 33 Cost.; art. 6 D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Anche l’Amministrazione finanziaria risulta concorde con questo indirizzo di pensiero, tanto che in una Risoluzione del 17 giugno 2008 (n. 249/E) dell’Agenzia delle Entrate conferma che all’interno del concetto di “valorizzazione” rientra anche a organizzazione di mostre ed esposizioni.

Si capisce, quindi, come il termine “valorizzazione di opera d’arte” sia tutelato dal legislatore e non sia sinonimo di sfruttamento o accrescimento economico a fini commerciali. Quando si parla di “valorizzazione di opera d’arte” si fa riferimento a tutte quelle attività utili ad apprestare mezzi per migliorare la possibilità di accesso al bene stesso per agevolarne la diffusione.

Infatti, interpretare l’attività promozionale come atto speculativo porterebbe a diminuire la possibilità che i collezionisti abbiano voglia di cedere le loro opere artistiche per evitare l’immedesimazione con la figura dei commercianti d’arte e questo sarebbe contrario alla ratio delle norme, costituzionali e non, che promuovono la diffusione dell’arte.
Discorso diverso si avrebbe, invece, per gli artisti emergenti o sconosciuti, la cui esposizione di opere artistiche viene fatta principalmente per scopi promozionali e quindi ricorrendo a canali mediatici.

E’ utile ricordare infine che il concetto di opera d’arte e di artista appartengono alla sfera sociologica, mentre la normativa sul diritto d’autore, legge 22.04.1941, n. 633, si fa riferimento alle opere dell’ingegno e all’autore.

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