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Benefici fiscali per la formazione dei dipendenti Industria 4.0

La formazione dei dipendenti svolta per l’acquisizione di competenze in tecnologie 4.0 può esser finanziata col credito d’imposta fino a 300.000 € per ciascuna azienda. Questo è uno dei benefici fiscali previsti dalla legge di bilancio 2018. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste e come fruirne.

A chi è rivolto?
A tutte le imprese di tutti i settori economici e con qualsiasi forma sociale che affrontano spese in attività di formazione dei dipendenti successivamente al 31.12.2017.

Com’è corrisposto il contributo?
Il contributo è attribuito nella forma del credito d’imposta pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nello svolgimento della formazione.

Qual è il limite massimo del contributo?
La legge di bilancio 2018 prevede un limite massimo di 300.000,00 € per ciascuna azienda beneficiaria. I corsi devono esser pattuiti con accordi aziendali o territoriali.

Quali attività formative si possono finanziare?
Tutte quelle svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Queste attività devono essere applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.

Quali attività formative NON si possono finanziare?
Tutte quelle inerenti formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente: parliamo ad esempio di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ogni altra formazione obbligatoria per legge.

Imprese: in che modo fruire del credito di imposta?
Il credito è utilizzabile previa indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono sostenute le spese e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile a fini IRAP. I costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal revisore legale o da altro soggetto iscritto al Registro dei Revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, ai fini della presente certificazione, devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

 

Avv. David Satta Mazzone

info@mphlex.it

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