Vita difficile per gli evasori: nuovi reati nel d.lgs. 231/2001 e aumento dei controlli alle aziende.
Cos’è il D.Lgs. 231/2001?
È la norma che disciplina la responsabilità degli enti privati per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (non si applica a Stato o enti pubblici). L’ente è responsabile dunque per i reati commessi a suo vantaggio.
Chi può incappare nel reato:
– persone che rivestono ruolo di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente;
– persone che esercitano la gestione o il controllo dell’ente stesso;
– persone sottoposte a direzione e/o vigilanza da parte dei soggetti di cui sopra.
L’ente non risponde se prova che:
– sono stati adottati modelli organizzativi atti a prevenire il comportamento illecito;
– la vigilanza è stata affidata ad un organismo (facente parte dell’ente) dotato di autonomi poteri di controllo ed iniziativa;
– chi ha commesso reato lo ha fatto eludendo i modelli gestionali e di organizzazione dell’ente;
– non è venuta meno la vigilanza da parte dell’organismo di cui al secondo punto.
Le sanzioni:
– sanzioni pecuniarie da un minimo di € 25.000,00 ad un massimo di € 1.500.000;
– sanzioni interdittive all’esercizio dell’attività, esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi, ecc…;
– confisca del profitto o del prezzo del reato;
– danni alla reputazione e immagine: le sentenze di condanna sono pubbliche.
Nessuna azienda è obbligata a dotarsi preventivamente di un modello organizzativo di regole, tuttavia essere conformi è uno strumento di tutela.
Le modifiche apportate al Decreto Legislativo 231/2001
Sono stati individuati nuovi reati e modificate delle fattispecie già esistenti:
1. DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE: operazioni simulate o documenti falsi idonei ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria;
2. FATTURE FALSE: emissione o rilascio di fatture o altri documenti per consentire a terzi comportamenti illeciti di evasione;
3. OCCULTAMENTO DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE: in modo da ostacolare la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a scopo di evasione;
4. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva sopra determinati importi.
Inoltre:
– è prevista l’estensione della responsabilità per gli illeciti commessi in violazione di alcune disposizioni del D. Lgs. 74/2000 inerente ai reati tributari, per i quali già a carico delle persone fisiche è stato previsto un inasprimento delle sanzioni;
– la confisca per sproporzione scatta soltanto per le condanne di evasione sopra i 100.000 euro.
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