MPH News – Cartelle Equitalia: sino al 20 ottobre 2016 rateazione anche per chi è decaduto.
Questa la novità del Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2016, n. 146) convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 (in Gazz. Uff., 20 agosto 2016, n. 194).
Ci sarà tempo sino al 20 ottobre 2016 per fare domanda di riammissione alla rateazione per i debitori decaduti dal beneficio alla data del 1 luglio 2016.
Equitalia ha chiarito come si possa “chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.
La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.”
Il debitore riammesso alla nuova rateazione decade qualora non versi due rate anche non consecutive.
Attenzione, fino alla data di presentazione della domanda per la riammissione al beneficio della rateazione, Equitalia ha la possibilità di avviare procedure esecutive o cautelari per recuperare il credito: se non viene richiesta una nuova rateazione l’ente può quindi attivarsi con pignoramenti, fermi e trascrizioni.
Inoltre, è stata aumentata ad Euro 60.000,00 (rispetto ai precedenti Euro 50.000,00) la soglia per poter richiedere la dilazione di pagamento senza dover dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
FAQ
QUAL E’ IL TERMINE? 20 ottobre 2016.
CHI PUO’ BENEFICIARNE? Debitori decaduti al 1 luglio 2016 dal beneficio della rateazione concessa in precedenza da Equitalia.
E’ NECESSARIO VERSARE LE RATE SCADUTE? No, verranno rateizzate con il nuovo piano.
IN QUANTE RATE POSSO RATEIZZARE? 72 rate. In caso di precedente ammissione alla rateazione straordinaria, quindi superiore a 72, nel medesimo numero di rate inizialmente concesse.
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