Nel vasto panorama delle locazioni, connotato da innumerevoli riforme e da leggi di carattere speciale, affidarsi a professionisti seri e preparati è la strategia migliore per minimizzare rischi e costi legati ad una gestione superficiale.
Forti dell’esperienza maturata nel settore del diritto civile e delle locazioni garantiamo ai nostri clienti assistenza nelle locazioni, dalla predisposizione del contratto allo sfratto.
I nostri servizi sono rivolti anche ad italiani all’estero e stranieri che posseggano, in Italia, immobili ad uso abitativo, commerciali o industriali. Grazie alla conoscenza delle lingue, nonché all’utilizzo abituale di sistemi di comunicazione alternativi, i nostri legali assicurano efficienza e rapidità di risposta.
DOMANDA: Il locatore deve necessariamente essere anche proprietario del bene locato?
RISPOSTA: No, per assumere la qualità di locatore non è necessario essere proprietari o avere un diritto reale sul bene (es. usufrutto), in quanto il contratto di locazione ha natura personale e prescinde dall’esistenza e dalla titolarità da parte del locatore di un diritto reale sul bene. E’ sufficiente che egli ne abbia la disponibilità purchè supportata da un rapporto o titolo giuridico: ne consegue che non può assumere la qualità di locatore colui che abbia soltanto la disponibilità materiale del bene (ad esempio chi ne sia entrato in possesso in modo abusivo).
D.: E’ possibile intimare lo sfratto in assenza di un contratto di locazione registrato?
R. No, la registrazione è un requisito imprescindibile per procedere con lo sfratto. Pertanto, si dovrà essere in possesso di un contratto registrato per poter iniziare l’azione di sfratto. In assenza poi del contratto di locazione o altro contratto (es. comodato) ricorrerà l’ipotesi di occupazione senza titolo. In tal caso per liberare l’immobile si dovrà procedere con un’azione di occupazione senza titolo, con tempi di regola più lunghi di quelli previsti per lo sfratto.
D: E’ consentito dare la disdetta di un contratto di locazione ad uso abitativo al termine dei primi quattro anni?
R. Il contratto di locazione ad uso abitativo ha, come noto, una durata di quattro anni + quattro imposta dalla legge. Naturalmente questo vale per il contratto di locazione standard, restano fuori alcuni particolari tipi di contratto di locazione, ad esempio ad uso transitorio. In presenza di un contratto 4+4 il locatore può inviare disdetta del contratto al termine dei primi quattro anni solo in alcuni casi determinati tassativamente dalla legge: sostanzialmente quando ha bisogno dell’immobile per fissarvi l’abitazione o l’attività commerciale per sé, per il coniuge o per i figli. Se non ricorrono queste condizioni ed il conduttore intende restare nell’abitazione, occorrerà attendere la scadenza degli otto anni.