Diritto d’autore e media
Con riferimento alla tutela delle opere dell’ingegno, prestiamo assistenza nella redazione e negoziazione di contratti di edizione e sfruttamento economico dei diritti d’autore.
Assistiamo gli artisti nei loro rapporti con la SIAE e nel deposito delle proprie opere.
Ci occupiamo inoltre della tutela del diritto dell’immagine nonché del software e delle banche dati.
DOMANDA: Qual è la legge di riferimento in Italia del diritto d’autore?
RISPOSTA: E’ la legge 22 aprile n. 1941 n. 633 con le successive modifiche.
D.: Quali sono le opere protette dal diritto d’autore?
R.: Oggetto del diritto d’autore sono, secondo l’art. 2575 del Codice Civile e l’art. 1 della legge sul diritto d’autore:
“le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (questo riferimento manca però all’art 1 della legge sul diritto d’autore), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Al secondo comma dell’art. 1 l.d.a. è stabilito: “sono altresì protetti i programmi per elaboratore… e le banche di dati”.
La legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n. 633) precisa poi all’art. 2:
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; (1)
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. (2)
(1) Numero così modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
(2) Numero inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
D.: Come sorge il diritto d’autore? E’ necessario registrare e/o depositare l’opera per potersi dichiarare autore?
R.: Il diritto dell’autore vedere riconosciuta la paternità dell’opera sorge al momento della creazione della stessa e senza la necessità di registrazioni o depositi.
L’art. 6 della L.D.A. chiarisce che: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.
D.: Qual è la durata del diritto d’autore sull’opera creata?
R.: L’opera è coperta dal diritto d’autore sino a settant’anni dopo la morte dell’autore. Pertanto i diritti morali e patrimoniali si trasferiranno agli eredi.
D.: Quali sono i diritti che l’autore può vantare sulla propria opera?
R.: L’autore al momento della creazione dell’opera possiede i diritti morali e patrimoniali.
I primi sono regolamentati dagli artt. dal 20 al 24 della L.D.A. ed hanno lo scopo di proteggere la personalità dell’autore:
– il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (art. 20) e, nel caso di opera anonima, di rivelarla (art. 21);
– il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa (art. 20);
– secondo alcuni autori, il diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione (art. 24);
– il diritto di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali (artt. 142 e 143).
I secondi sono disciplinati dagli artt. dal 13 al 18 bis L.D.A.:
il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13), ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci (art. 61);
– il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14);
– il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
– il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16);
– il diritto di distribuzione (art. 17);
– il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18);
– il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis);
– il diritto di modificazione (art. 18 ult. comma)
Ai sensi dell’art. 107 L.D.A. ”i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge”.
D.: Cosa indica il simbolo ©?
R.: L’apposizione del simbolo ©, non obbligatorio, seguita dall’anno, dal nome dell’autore o di chi ha i diritti di sfruttamento, può essere utile per evidenziare ai terzi la volontà di tutelare la propria creazione.
D.: E’ vero che il software è protetto dal diritto d’autore?
R.: Sì, il diritto d’autore tutela il codice sorgente e il materiale preparatorio purché rispetti i requisiti di originalità e carattere creativo previsto per le opere d’arte.
A livello europeo è stata riconosciuta inoltre la brevettabilità dei software quando collegati ad uno strumento tecnico e necessari per il funzionamento innovativo dello stesso.