Adeguamenti entrata in vigore codice Terzo Settore: gli adempimenti.
Adeguamenti entrata in vigore codice Terzo Settore: gli adempimenti.
Sono in atto le valutazioni su come iscriversi nel Registro unico nazionale con un occhio di riguardo alle modifiche da apportare agli statuti per adeguarsi alle disposizioni introdotte dalla riforma. E’ richiesta grande attenzione ai soggetti che rientrano in specifiche categorie di enti del Terzo settore (Ets), quali le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le reti associative.
LA DENOMINAZIONE
Gli enti che appartengono a determinate tipologie debbono utilizzare la denominazione caratteristica del loro ente a cui aggiungere eventualmente la locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “Ets” (in ottemperanza alla circolare del ministero del Lavoro 20 del 27 dicembre 2018).
Le reti associative invece, che svolgono attività di coordinamento e supporto degli Ets associati, possono utilizzare una denominazione specifica.
ADEMPIMENTI STATUTARI
Le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione Sociale devono invece adeguare le clausole statutarie inerenti alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale. Questi enti devono tassativamente rispettare l’articolo 32, comma 2, del Dlgs 117/2017, specificando negli statuti che le attività istituzionali sono svolte con l’apporto principale dei volontari. Non è necessario il riferimento all’articolo 36, che di fatto l’impiego di lavoratori nell’attività delle Aps, prevedendo un numero non maggiore al 50% di quello dei volontari o al 5% di quello degli associati. La disposizione in esame è subito applicabile, pur in mancanza di un’espressa previsione nello statuto.
VOLONTARIATO
Gli enti che impiegano volontari devono rispettare le disposizioni dell’articolo 17 del D.lgs 117/2017, applicabili dall’entrata in vigore del decreto (3 agosto 2017). Pertanto le clausole statutarie non conformi devono essere rimosse o modificate a seconda dei casi.
GOVERNANCE
Le reti associative hanno più flessibilità e viene concesso di derogare ad alcune disposizioni obbligatorie per gli altri Ets. Si consideri infatti che il diritto di voto in assemblea può essere organizzato a seconda delle esigenze reali, attribuendo agli associati persone fisiche più di un voto e agli associati che siano Ets più di cinque voti. Sono inoltre previsti dei quorum più snelli dell’assemblea ordinaria.