Il DL 83/2015 e la tutela del credito: nuove garanzie per i debitori, e nuovi strumenti per i creditori.
Rilevanti novità per gli addetti al recupero dei crediti: maggiori limiti al pignoramento di pensioni, stipendi e conti correnti; ma anche nuove chance, con l’espropriazione dei beni soggetti a vincoli di indisponibilità, o alienati a titolo gratuito. Questi alcuni degli istituti previsti dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015 di conversione con modificazioni del D.L. n. 83 del 27 giugno 2015.
A tutto vantaggio dei debitori, l’intervento legislativo introduce rilevanti limiti al pignoramento di pensioni, stipendi e conti correnti. Riassumendo, ecco le disposizioni salienti, contenute negli articoli 545 e 546 c.p.c.:
1. le somme corrisposte a titolo di pensione non possono esser pignorate sino all’occorrenza della misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà: ciò significa che può esser pignorata solo la parte eccedente tale quota, nei noti limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. commi III, IV e V;
2. le somme dovute per stipendi e indennità inerenti il rapporto di lavoro o pensione, qualora accreditate su conto corrente del debitore, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è avvenuto precedentemente alla notificazione del pignoramento; per gli accrediti contestuali o successivi alla data del pignoramento, si applicano le limitazioni di cui all’art. 543 c.p.c. commi III, IV, V e VII;
3. le somme inerenti rapporti di lavoro o pensioni accreditate sul conto corrente antecedentemente alla notifica del pignoramento, debbono esser tenute a disposizione di giustizia nel limite di un importo pari al triplo dell’assegno sociale; per gli accrediti contestuali o successivi alla data del pignoramento invece operano i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. e delle disposizioni di leggi speciali.
Non mancano però nuovi istituti a tutela dei creditori, come quello introdotto con l’art. 2929 bis c.c. Tale norma permette al creditore di pignorare immediatamente i beni immobili e mobili registrati che il debitore abbia alienato, ceduto gratuitamente o sottoposto a vincolo di indisponibilità, successivamente al sorgere del debito, senza proporre alcuna azione revocatoria.
Concludendo, le disposizioni in esame estendono le tutele dei debitori “consumatori”, senza ignorare le ragioni dei creditori: sarà interessante verificare nella prassi come il nuovo istituto di cui all’art. 2929 bis c.c. contribuirà al buon esito delle azioni di recupero crediti.