Assistiamo la clientela nella gestione delle problematiche giuridiche connesse alle procedure concorsuali di dissesto finanziario delle imprese commerciali.
Rappresentiamo la clientela nelle attività rivolte al recupero dei crediti vantati nei confronti dell’impresa dichiarata fallita e nella gestione del contenzioso fallimentare.
DOMANDA: Chi può fallire?
RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 267/1942 (L.F.): “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila”.
D: Chi può chiedere il fallimento?
R.: Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
D.: E’ possibile opporsi alla richiesta di fallimento?
R.: A seguito del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento si apre un’istruttoria prefallimentare, disciplinata dall’art. 15 L.F., in cui l’imprenditore del quale si richiede il fallimento può proporre le eventuali ragioni di opposizione.
D.: Quali sono gli effetti del fallimento per il fallito?
R.: La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Inoltre, tra gli altri obblighi, il fallito deve comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza o domicilio.
D.: Quali sono gli effetti del fallimento per i creditori?
R.: Ai creditori è fatto divieto di iniziare azioni esecutive individuali e comporta il blocco di quelle già iniziate. Ogni creditori ha il diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare, previo deposito dell’istanza di ammissione al passivo.